Chi scrive ha una storia lavorativa che nasce nel 1996. Prima semplice collaboratore, poi impiegato, infine capoufficio in una piccola azienda.
Ma la mia esperienza lavorativa ormai è alle spalle, il mobbing che ho subìto ha avuto la conseguenza di farmi perdere il posto di lavoro, ed anche la salute.
Questo blog rappresenta soprattutto un diario, molto parziale, di ciò che mi è capitato.
In esso potrete trovare anche notizie interessanti, informazioni utili, consigli, ma nè questo blog nè altri possono sostituire il supporto di un avvocato specializzato in diritto del lavoro, oppure di uno psicologo. Il mio invito a quanti subiscono una situazione di disagio sul posto di lavoro è comunque quello innanzitutto di confrontarsi con altre persone che soffrono o hanno sofferto lo stesso problema: oggi lo si può fare molto facilmente anche attraverso Facebook, dove esistono - e sono purtroppo molto frequentati - gruppi che affrontano questa tematica.
Invito tutti i lettori a lasciare un commento, anche in forma anonima: più se ne parla, meglio è!

domenica 23 gennaio 2011

Quali sono i danni risarcibili

Le conseguenze del mobbing sul lavoratore che ne sia soggetto passivo possono concretizzarsi in gravi danni alla salute. Si tratta di disturbi e patologie psicotiche di vario tipo, si parla al riguardo di “sindrome post-traumatica da stress”: i danni vanno dalle lesioni più gravi al sistema nervoso centrale, con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo (fobie persistenti) a psico-nevrosi di media entità, fino a sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
Tali danni sono risarcibili sotto il profilo della menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore e più in particolare del danno alla salute, alla professionalità e del danno esistenziale. Si tratta di voci di danno integranti una “lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro” che hanno una duplice configurazione : patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, si tratta delle conseguenze del comportamento mobbizzante che incidono sul patrimonio del soggetto leso sia in termini di danno emergente (rimborso di tutte le spese e dei costi da sopportare per eventuali cure o assistenza) che di lucro cessante( danno da perdita di occasioni di guadagno o di altre occasioni utili). Aspetti di danni di natura patrimoniale si rinvengono allorquando venga lesa la professionalità specifica del lavoratore (ad esempio quando, attraverso la lesione della possibilità applicative delle proprie capacità e attitudini, il lavoratore viene sostanzialmente dequalificato).
Il demansionamento, in particolare, traducendosi in una modifica peggiorativa della collocazione professionale del lavoratore ne determina un impoverimento della professionalità. Ne consegue un danno di tipo economico, oltre che un danno professionale e di immagine.
In particolare, per quel che concerne il danno professionale, la giurisprudenza è solita quantificarlo computando una percentuale della retribuzione mensile, determinata tenendo conto della gravità della dequalificazione, della durata, dell’importanza della stessa, dell’età del lavoratore e prendendo a base la retribuzione percepita durante il demansionamento.
Quanto al danno non patrimoniale, a questa voce è riconducibile il danno all’integrità psico-fisica che sia tale da pregiudicare l’equilibrio personale professionale del lavoratore. Si deve quindi trattare di situazioni di elevato stress, che sono causa di malattia o di aggravamento di stati patologici già in atto. ( vedi in proposito Tribunale di Agrigento, sentenza dle 1/02/2005 )
Il danno morale, in sostanza, riguarda tutte quelle sofferenze psichiche derivanti dall’illecito. La giurisprudenza ha ormai chiarito che tale voce di danno è risarcibile, non solo quando non solo la fattispecie integri gli estremi di un reato, ma ogni qual volta vengono lesi i diritti inviolabili della persona. Alla stregua di questa ricostruzione è risarcibile sia il “danno morale soggettivo,” inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico; sia infine il danno “esistenziale” derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona “.(Cass 22.2.2002 n. 4129, Cass 12 maggio 2003, n.7281 e 7282)
In sede di giudizio può essere demandato al consulente tecnico d’ufficio l’accertamento dell’esistenza sulla persona del lavoratore dei sintomi identificatori del mobbing.

Nessun commento:

Posta un commento