Chi scrive ha una storia lavorativa che nasce nel 1996. Prima semplice collaboratore, poi impiegato, infine capoufficio in una piccola azienda.
Ma la mia esperienza lavorativa ormai è alle spalle, il mobbing che ho subìto ha avuto la conseguenza di farmi perdere il posto di lavoro, ed anche la salute.
Questo blog rappresenta soprattutto un diario, molto parziale, di ciò che mi è capitato.
In esso potrete trovare anche notizie interessanti, informazioni utili, consigli, ma nè questo blog nè altri possono sostituire il supporto di un avvocato specializzato in diritto del lavoro, oppure di uno psicologo. Il mio invito a quanti subiscono una situazione di disagio sul posto di lavoro è comunque quello innanzitutto di confrontarsi con altre persone che soffrono o hanno sofferto lo stesso problema: oggi lo si può fare molto facilmente anche attraverso Facebook, dove esistono - e sono purtroppo molto frequentati - gruppi che affrontano questa tematica.
Invito tutti i lettori a lasciare un commento, anche in forma anonima: più se ne parla, meglio è!

sabato 29 gennaio 2011

Dimissioni per giusta causa

In applicazione del principio posto dall'art. 2118 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; l'atto di recesso del lavoratore è detto "dimissioni".

Con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 133 del 06/08/2008, è stata abrogata la disciplina che stabiliva che la lettera di dimissioni doveva essere resa su appositi moduli informatici predisposti dal Ministero del Lavoro (D.I. 21 gennaio 2008). Pertanto, le dimissioni possono essere presentate in forma libera, salvo diversa previsione contrattuale.

A chi si rivolge
A tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati.

Contenuti e procedureLe dimissioni devono essere rassegnate previo preavviso, salvo il ricorrere di una giusta causa di recesso (art. 2119 cod. civ.).
    
Il termine di preavviso richiesto in caso di dimissioni è stabilito dalla contrattazione collettiva.
    
Il lavoratore ha il diritto di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro in caso di giusta causa, cioè a fronte di un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. In tal caso il lavoratore avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

La giurisprudenza ha precisato in particolare che costituisce giusta causa di dimissioni del dipendente:
  • la mancata corresponsione della retribuzione in quanto grave inadempimento;
  • la mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore; 
  • l'omesso versamento dei contributi previdenziali; 
  • le molestie sessuali; 
  • il mobbing, vale a dire il crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o di colleghi; 
  • il comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;
  • le variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda; 
  • lo spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 cod. civ;
  • il fatto che le mansioni affidategli siano state svuotate di contenuto;
  • il tentativo dell'impresa di coinvolgere il dipendente in attività illecite;
  • la mancata predisposizione delle cautele necessarie a garantire la salute e la sarenità professionale del lavoratore violando così il precetto di cui all'art. 2087 del codice civile;
  • l'adibizione del lavoratore al lavoro notturno, quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto di lavoro e la mancata attuazione delle procedure previste dalla legge.
E' stata esclusa la giusta causa di dimissioni del lavoratore, al quale pertanto non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso:
  • per sospensione del lavoro per CIG;
  • per mutamento dell'assetto azionario della società alla quale appartiene l'impresa;
  • per doglianze che riguardino una situazione già conosciuta dal lavoratore all'atto dell'assunzione e accettata tacitamente con l'incarico.
La giurisprudenza ha affermato che il recesso del lavoratore soggiace alla disciplina generale sulla nullità (artt. 1418 e ss. cod. civ.) e annullabilità (artt. 1425 e ss. cod. civ.) dei negozi giuridici.

Sono nulle:
  • le c.d. "dimissioni in bianco", cioè l'atto di dimissioni sottoscritto dal lavoratore e consegnato al datore di lavoro, al momento dell'assunzione, che ne può far uso quando ritenga più opportuno; 
  • è valido l'atto di dimissioni soltanto predisposto dal datore di lavoro, ma firmato o presentato dal lavoratore se e quando questi lo decida.Le dimissioni sono invece annullabili se rassegnate da persona incapace di intendere e di volere o per vizi della volontà del lavoratore (errore, dolo, violenza).
In particolare la giurisprudenza ha riconosciuto che sono annullabili:

- le dimissioni rassegnate dal lavoratore a fronte di minaccia del datore di lavoro di licenziamento in caso di rifiuto, semprechè tale minaccia venga provata in giudizio e consista nella prospettazione di un licenziamento illegittimo;
- le dimissioni rassegnate dal lavoratore che al momento del compimento dell'atto era, anche solo parzialmente o temporaneamente, incapace di intendere o di volere;
- le dimissioni del lavoratore ove la sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro sia stata riconosciuta forzata o comunque viziata (es. perchè estorte sotto la minaccia di essere diffamato).
L'azione di annullamento può essere esercitata solo da colui a favore del quale è prevista l'annullabilità e si prescrive in cinque anni (art. 1442 cod. civ.). Se la volontà si assume viziata da incapacità di intendere o di volere, anche transitoria ma esistente al momento in cui gli atti sono stati compiuti il termine prescrizionale comincia a decorrere dal giorno in cui l'atto è stato compiuto (art. 428 cod. civ.).
Diversamente, qualora l'annullabilità dipenda da un vizio del consenso (determinato da errore: artt. 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433; violenza: artt. 1427, 1434, 1435, 1436, 1438; dolo: artt. 1427, 1439, 1440 cod. civ.) o da incapacità legale (artt. 414 e ss. cod. civ.) il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

La Corte Costituzionale ha precisato che le dimissioni per giusta causa sebbene provengano dal lavoratore sono riconducibili al comportamento di un altro soggetto, pertanto comportano uno stato di disoccupazione involontaria e non escludono la corresponsione della indennità ordinaria di disoccupazione.

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